Materie del servizio
A chi è rivolto
Sono oggetto di definizione agevolata i seguenti atti:
- crediti affidati al Concessionario della Riscossione
- crediti tributari derivanti da atti emessi e notificati dal Comune entro e non oltre il 31/12/2024
Descrizione
La Legge di bilancio 2026 ha introdotto la facoltà per i comuni di aderire alla definizione agevolata (c.d. rottamazione quinquies) dei tributi locali.
Il Comune di Porto Sant’Elpidio con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 32 del 04/06/2026 ha disciplinato la definizione agevolata delle seguenti entrate comunali: ICI, IMU, TaSI, TaRSU, Tares, TARI, Sanzioni del Codice della Strada.
Come fare
Accede allo sportello telematico dedicato
oppure inviare la modulistica
via pec all'indirizzo psedefagevolata@pec.icatributi.it i via email all'indirizzo psedefagevolata@icatributi.it
Modello di Delega - Modello Istanza di Quantificazione - Modello Istanza di Adesione
Cosa serve
Essere destinatario di atti relativi a crediti affidati al Concessionario della Riscossione e/o crediti tributari derivanti da atti emessi e notificati dal Comune entro e non oltre il 31/12/2024.
Cosa si ottiene
1. I crediti di cui all'art. 2 possono essere estinti mediante il pagamento:
a) della sorte principale, del tributo o della diversa sorte principale dovuta;
b) delle spese di notifica;
c) delle spese relative alle procedure cautelari ed esecutive eventualmente maturate;
d) degli oneri di riscossione spettanti al concessionario secondo la disciplina applicabile e secondo il rapporto concessorio vigente.
2. Per i tributi comunali, la definizione agevolata opera esclusivamente sulle sanzioni amministrative tributarie e sugli interessi comunque denominati collegati ai crediti definibili restando integralmente dovuti:
a) le somme dovute a titolo di imposta
b) le spese di procedimento e di notifica;
c) le spese relative ad eventuali procedure cautelari o esecutive;
d) gli oneri di riscossione spettanti al concessionario.
3. Per le entrate derivanti da sanzioni amministrative per violazioni del Codice della Strada, la definizione agevolata opera esclusivamente sugli interessi comunque denominati e sulle maggiorazioni maturate in relazione alla sanzione principale, comprese quelle di cui all'art. 27, sesto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, restando integralmente dovuti:
a) la sanzione principale;
b) le spese di procedimento e di notifica;
c) le spese relative ad eventuali procedure cautelari o esecutive;
d) gli oneri di riscossione spettanti al concessionario.
Tempi e scadenze
Entro il 30 settembre 2026 va Inviata l'Istanza di Adesione
Entro il 31 ottobre 2026 si riceverà l'Esito e l'eventuale piano di rateizzazione
Entro il 30 novembre 2026 va effettuato il pagamento del dovuto o in un'unica soluzione oppure anticipando il 10% per proseguire poi con le rate predisposte.
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Ultimo aggiornamento: 15 giugno 2026, 13:01