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La riconciliazione tra coniugi separati.

Servizio attivo

L’art. 157 del Codice Civile permette ai coniugi legalmente separati di riconciliarsi, annullando, di fatto l’atto di separazione.

Argomenti:
Matrimonio
Municipium

Materie del servizio

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A chi è rivolto

Alle persone che abbiano già ottenuto la separazione formale.

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Descrizione

L’art. 157 del Codice Civile prevede l’istituto della riconciliazione.

Con la Riconciliazione i coniugi possono far cessare gli effetti della separazione, ripristinando il vincolo matrimoniale, senza prevedere l'intervento del giudice e che può pertanto avvenire con una espressa dichiarazione, ma anche per fatti concludenti, in presenza di un comportamento non equivoco che sia incompatibile con lo stato di separazione.
Perché possa essere attivata la procedura di riconciliazione è necessario che sia stata dichiarata formalmente la separazione e non si sia arrivati al divorzio.
Una volta che si è arrivati al divorzio, la riconciliazione non è più possibile, il divorzio è definitivo, tale scelta è irrevocabile, e si può solo procedere ad un nuovo matrimonio.

La riconciliazione avviene davanti all’Ufficiale dello Stato Civile del Comune di celebrazione del matrimonio, oppure del Comune dove l’atto è stato trascritto per residenza degli sposi al momento della celebrazione. Il Comune di attuale residenza, se non rientra nei casi precedenti, non è competente a ricevere la dichiarazione, (Circolare del Ministero dell’Interno n. 2 del 16/03/2001 e secondo quanto riportato nel Massimario di Stato Civile del 2012, Cap X),

O, in alternativa, presso il notaio nell’ambito di una convenzione patrimoniale, o presso l’autorità consolare, indipendentemente dal fatto che la separazione sia stata giudiziale o amministrativa.

L'indicazione della data della riconciliazione

La data di ricorrenza della riconciliazione sarà stabilita direttamente dagli sposi.

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Come fare

È necessario rivolgersi all'Ufficio dello Stato Civile dove è stato registrato l'atto di matrimonio o al Comune di trascrizione del medesimo atto.

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Cosa serve

È necessario presentare un'apposita domanda all'Ufficio dello Stato Civile, con marca da bollo di € 16,00. 

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Cosa si ottiene

L'annullamento della separazione.

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Tempi e scadenze

Non sono previsti termini né minimi né massimi per procedere alla riconciliazione.

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Contatti Utili

Ufficio di Stato Civile : 0734/908259 - 0734908252
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Unità organizzativa Responsabile

Ultimo aggiornamento: 2 ottobre 2026, 12:18

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