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Separazione e divorzio davanti all’Ufficiale dello Stato Civile

Servizio attivo

I coniugi possono comparire di fronte all’Ufficiale dello Stato Civile del Comune per concludere un accordo di separazione, divorzio o di modifica delle precedenti condizioni di separazione o di divorzio.

Argomenti:
Matrimonio
Municipium

Materie del servizio

Municipium

A chi è rivolto

Il servizio è rivolto ai cittadini e alle cittadine che hanno residenza nel Comune di Porto Sant'Elpidio, hanno celebrato matrimonio presso il Comune di Porto Sant'Elpidio o hanno il proprio matrimonio trascritto nel Comune di Porto Sant'Elpidio in quanto celebrato con rito religioso o celebrato all'estero.

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Descrizione

A seguito dell’introduzione del D.L. n. 132/2014, convertito con L. n. 162/2014, a determinate condizioni, è possibile ottenere la separazione e il divorzio davanti all'Ufficiale di Stato Civile.

Con l'entrata in vigore del D.L. n. 132/2014, convertito con L. n. 162/2014, in alternativa alle procedure giudiziali previste dal codice civile in caso di separazione e dalla legge 898/1970 in caso di divorzio, è possibile per i coniugi che intendano separarsi o divorziare consensualmente sottoscrivere tra di loro un accordo di separazione o di divorzio o di modifica delle precedenti condizioni di separazione o di divorzio innanzi all’Ufficiale dello Stato Civile.

Competente a ricevere l’accordo è il Comune di:

  • celebrazione del matrimonio in forma civile o matrimonio in forma religiosa;
  • trascrizione del matrimonio celebrato all’estero (da due cittadini italiani, o da un cittadino italiano e un cittadino straniero);
  • residenza di uno dei coniugi.

Requisiti:

  • NON avere figli minori di entrambi i coniugi;
  • NON avere figli maggiorenni di entrambi i coniugi, incapaci, portatori di disabilità con necessità di sostegno intensivo ai sensi dell'art.3, c.3, della L. n.104/1992, o economicamente non autosufficienti.

L’accordo NON può contenere patti di trasferimento patrimoniale, come previsto dal comma 3 terzo capoverso dell’art. 12 del D.L. n. 132/2014.

Nell’accordo non possono essere inseriti accordi di natura patrimoniale, ad eccezione dell’eventuale assegno di mantenimento.

IMPORTANTE:

La separazione non viene registrata negli archivi dell'Anagrafe della popolazione.

Si ricorda che, fino a quando non si è ottenuto il divorzio, il matrimonio non sarà definitivamente sciolto e le persone risulteranno regolarmente coniugate a tutti gli effetti di legge e come tale risulterà sulla documentazione e certificazione rilasciata sia dall'ufficio di stato civile che dell'anagrafe.

Riferimenti normativi

  • Legge n. 898/1970 Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio (G.U. n. 306 del 03/12/1970);
  • Decreto legge n. 132/2014 convertito con Legge n. 162/2014 recante misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile. (G.U. n. 261 del 10-11-2014 - Supp. Ordinario n. 84);
  • Circolari del Ministero dell'Interno, Dipartimento per gli affari interni e territoriali, Direzione Civile per i Servizi Demografici, n. 16 del 1° ottobre 2014, n. 19 del 28 novembre 2014 e n.6 del 24 aprile 2015.
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Come fare

Per attivare la procedura, occorre fissare un appuntamento con l’Ufficio dello Stato Civile.

Contatti:

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Cosa serve

Sono necessari:

  • la dichiarazione sostitutiva sottoscritta dai coniugi;
  • la copia dei documenti di riconoscimento in corso di validità di entrambi i coniugi.
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Cosa si ottiene

Con la firma dell'accordo è possibile ottenere:

  • la separazione;
  • il divorzio;
  • la modifica delle condizioni di separazione o di divorzio.

​L'accordo di separazione e divorzio produce effetti solo se confermato.

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Tempi e scadenze

Tempi e scadenze

Le fasi dell'accordo di separazione o divorzio.

1.      Contattare l’Ufficio dello Stato Civile per fissare un appuntamento;

2.      Nel corso del primo appuntamento, viene acquista l’istanza dei coniugi e vengono fornite tutte le informazioni relative al procedimento;

3.      Successivamente l’ufficio ricontatterà i cittadini per fissare la data dell’Accordo in cui entrambi i coniugi si dovranno presentare personalmente (non è ammessa la procura) innanzi all’Ufficiale dello Stato Civile e verrà redatto l'accordo che sarà sottoscritto dalle parti. Nel giorno stesso dell’accordo, l’ufficiale dello stato civile deciderà con i coniugi una data per un nuovo appuntamento (da fissare dopo almeno 30 giorni), per la conferma dell'accordo stipulato;

4.      nel giorno prestabilito per la conferma, entrambi i coniugi si dovranno ripresentare innanzi all'ufficiale di stato civile per confermare o meno l'accordo sottoscritto.

Gli effetti della separazione o del divorzio decorrono dalla data della sua prima sottoscrizione (Accordo), non dalla conferma.

La mancata comparizione equivarrà a mancata conferma dell’accordo.

Non è possibile modificare la data della conferma dell'accordo, nemmeno per ragioni di forza maggiore. La mancata comparizione anche di uno solo dei coniugi, in ogni caso comporterà la mancata conferma dell'accordo e, per addivenire alla separazione/divorzio, dovrà essere avviato un nuovo procedimento.

Per il procedimento è previsto un diritto fisso di 16,00 Euro, da pagarsi a mezzo POS o tramite PagoPa al momento della sottoscrizione dell'accordo.

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Contatti Utili

Ufficio di Stato Civile : 0734/908259- 0734/908254
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Unità organizzativa Responsabile

Ultimo aggiornamento: 2 ottobre 2026, 13:14

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