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Trascrizione di una sentenza straniera di divorzio.

Servizio attivo

Riconoscimento della sentenza straniera di divorzio che riguarda cittadini italiani, o una coppia di cui almeno uno dei coniugi sia cittadino italiano o una coppia di cittadini stranieri che abbiano contratto matrimonio in Italia.

Argomenti:
Matrimonio
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Materie del servizio

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A chi è rivolto

Cittadini italiani, o una coppia di cui almeno uno dei coniugi sia cittadino italiano o una coppia di cittadini stranieri che abbiano contratto matrimonio in Italia che intendono far riconoscere come efficace una sentenza di divorzio straniera.

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Descrizione

La sentenza straniera di divorzio che riguarda cittadini italiani, o una coppia di cui almeno uno dei coniugi sia cittadino italiano o una coppia di cittadini stranieri che abbiano contratto matrimonio in Italia può essere riconosciuta efficace in Italia con un procedimento di stato civile che prevede la trascrizione o l’annotazione del provvedimento nei registri di Stato Civile.

La documentazione necessaria deve essere trasmessa all’Ufficio di Stato Civile dove è registrato il matrimonio in Italia (comune di celebrazione in Italia o di trascrizione dell’atto se il matrimonio è stato celebrato all’estero) dalla competente Autorità diplomatica o consolare italiana all’estero, che ne valuta i requisiti, provvede alla traduzione e all’eventuale legalizzazione, oppure può essere prodotta all’Ufficio di Stato Civile personalmente dagli interessati.

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Come fare

Nel caso di invio tramite la competente Autorità diplomatica o consolare italiana all'estero, è necessario che gli interessati prendano contatti con la stessa.

Nel caso di consegna diretta prendere un appuntamento chiamando l’Ufficio dello Stato Civile.

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Cosa serve

Si forniscono alcune indicazioni di massima in merito alla documentazione da produrre, a seconda che il provvedimento di divorzio sia emesso da uno Stato dell'U.E. (esclusa la Danimarca) o da uno Stato extra U.E.

Provvedimenti emessi da Stati dell'Unione Europea (esclusa la Danimarca):

  • certificato plurilingue di cui all'art. 39 del Regolamento CE n. 2201/2003, documento redatto con un sistema di codificazione numerica che non necessita di traduzione nè legalizzazione;
  • dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi dell'art. 22 lett. c) e d) del Regolamento sopraccitato;
  • copia dichiarata "conforme all'originale" dall'autorità straniera che ha emesso il provvedimento tradotta in italiano (art. 37 del Regolamento citato), esente da legalizzazione (art. 52 del Regolamento citato);
  • in caso di sentenza in contumacia è necessario produrre la documentazione di cui all'art. 37 punto 2) del Regolamento citato, "..2. se si tratta di decisione contumaciale, la parte che chiede il riconoscimento o l'esecuzione deve inoltre produrre a) l'originale o una copia autentica del documento comprovante che la domanda giudiziale o l'atto equivalente è stato notificato o comunicato al contumace : o b) un documento che il convenuto ha inequivocabilmente accettato la decisione"

Nel caso di invio tramite la competente Autorità diplomatica o consolare italiana all'estero, è necessario che gli interessati prendano contatti con la stessa.
Nel caso di consegna diretta all'Ufficio di Stato Civile è necessario rivolgersi all'ufficio Urp/Servizi Demografici che, in base alla situazione specifica, valuterà la completezza e regolarità della documentazione.

Si forniscono alcune indicazioni di massima in merito alla documentazione da produrre, a seconda che il provvedimento di divorzio sia emesso da uno Stato dell'U.E. (esclusa la Danimarca) o da uno Stato extra U.E.

Provvedimenti emessi da Stati dell'Unione Europea (esclusa la Danimarca)

  • certificato plurilingue di cui all'art. 39 del Regolamento CE n. 2201/2003, documento redatto con un sistema di codificazione numerica che non necessita di traduzione nè legalizzazione;
  • dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi dell'art. 22 lett. c) e d) del Regolamento citato (vedi allegati);
  • copia dichiarata "conforme all'originale" dall'autorità straniera che ha emesso il provvedimento tradotta in italiano (art. 37 del Regolamento citato), esente da legalizzazione (art. 52 del Regolamento citato); (eventuale)
  • in caso di sentenza in contumacia è necessario produrre la documentazione di cui all'art. 37 punto 2) del Regolamento citato, "..2. se si tratta di decisione contumaciale, la parte che chiede il riconoscimento o l'esecuzione deve inoltre produrre a) l'originale o una copia autentica del documento comprovante che la domanda giudiziale o l'atto equivalente è stato notificato o comunicato al contumace : o b) un documento che il convenuto ha inequivocabilmente accettato la decisione"

Provvedimenti emessi da Stati Extra Unione Europea

  • provvedimento integrale di divorzio e attestazione del passaggio in giudicato completi di legalizzazione della firma dell'autorità straniera che ha emesso la documentazione, secondo le convenzioni vigenti con lo Stato;
  • traduzione in italiano dei documenti redatti in lingua straniera effettuata ai sensi dell'art. 22 del Dpr 396/2000;
  • dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi dell'art. 64 lett. e) e f) della L. 218/1995.
  • Dichiarazione sostitutiva riconoscimento sentenza straniera UE; Dichiarazione sostitutiva sentenza straniera extra UE; Richiesta trascrizione atti dall'estero.
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Cosa si ottiene

La certificazione del divorizo e aggiornamento dello stato civile.

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Tempi e scadenze

Il provvedimento di divorzio viene trascritto e annotato sull'atto di matrimonio entro 30 giorni dalla data in cui tutti i documenti necessari, corretti dal punto di vista formale e sostanziale, pervengono all'Ufficio di Stato Civile dove è registrato l'atto di matrimonio.

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Unità organizzativa Responsabile

Ultimo aggiornamento: 12 ottobre 2026, 17:56

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